Diritto privato, commerciale e amministrativo
21 Ottobre 2021
Come procedere in presenza del testamento redatto dal de cuius (la persona defunta) che ha disposto dei propri beni. Limiti alla libertà testamentaria e quote di legittima, con un esempio di calcolo.
La successione testamentaria è regolata dalle norme del Codice Civile, nel Libro II, Titolo III (artt. 587 ss.). Una parte del patrimonio ereditario, la quota di legittima, viene riservata per legge ai legittimari, ossia ai congiunti più stretti del defunto (de cuius): coniuge, figli e in mancanza di figli, ascendenti.
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 C.C.). In particolare, sono considerati incapaci:
Nei casi di incapacità, il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Per quanto riguarda i soggetti che non possono ricevere per testamento, il legislatore ha elencato il tutore e protutore, il notaio, i testimoni e l’interprete nel caso di testamento pubblico.
Nell’ambito della successione si distingue tra:
Sia l’erede, sia il legatario possono decidere di accettare o rinunciare all’eredità. Gli eredi subentrano in tutti i rapporti del de cuius e rispondono illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario (i debiti devono essere pagati solo entro il valore del patrimonio ricevuto). Al contrario, il legatario non è chiamato a rispondere dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore, e comunque non oltre il limite della cosa legata.
Secondo l’art. 12 del Testo Unico in materia di successioni e donazioni, non sono compresi nell’attivo ereditario i seguenti beni:
La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è assoluta. Fatti salvi i diritti dei legittimari, sono vietati i patti successori con l’eccezione del patto di famiglia. Si possono fare alcuni esempi di patti vietati:
La potestà del defunto di disporre dei propri beni post mortem soggiace a precisi limiti di legge, riservando una serie di diritti al coniuge e ai figli (in mancanza, agli ascendenti).
La legge distingue le seguenti situazioni:
Successione legittima
I chiamati all’eredità dalla successione legittima sono i seguenti:
Le quote dell’asse ereditario destinate a questi familiari sono variabili. Al coniuge (art. 583 c.c.) spetta l’intera eredità se il defunto non aveva figli, ascendenti, fratelli o sorelle; spettano i ⅔ dell’eredità in caso di concorso con ascendenti o con fratelli e sorelle; spetta ½ dell’eredità se il concorso è con un solo figlio, e ⅓ dell’eredità se il concorso è con 2 o più figli (artt. 582 e 583 c.c.).
Se manca il coniuge, ai figli spetta l’intera eredità che andrà divisa in parti uguali (art. 566 c.c.).
Se mancano figli e coniuge, l’eredità si devolve per metà ai genitori e per metà viene divisa tra fratelli e sorelle.
In mancanza, vengono chiamati all’eredità i parenti collaterali in ordine di prossimità del grado di parentela.
Infine, mancando parenti entro il 6° grado, diventa erede lo Stato.
Successione necessaria
I chiamati della successione necessaria sono i seguenti soggetti:
Rispetto alla successione legittima, è differente anche la base patrimoniale oggetto di successione che, in questo caso, è determinata attraverso la c.d. “riunione fittizia” (art. 556 c.c.): si detrae il valore dei debiti del defunto e si somma il valore che avevano tutte le donazioni (anche indirette) che il defunto aveva effettuato in vita. Del patrimonio ottenuto con la riunione fittizia, al coniuge spetta la metà, se non concorre con alcun figlio; ⅓ se concorre con un figlio; ¼ se concorre con 2 o più figli (artt. 540 e 542 c.c.)
Se manca il coniuge, al figlio unico è riservata la metà (⅓ del patrimonio se c’è il coniuge).
Ai figli in numero superiore a uno, se manca il coniuge, sono riservati ⅔ del patrimonio (la metà se il coniuge è presente) da dividere in parti uguali.
Ex artt. 538 e 544 c.c., inoltre,
Se mancano sia coniuge, sia figli, agli ascendenti spetta ⅓ del patrimonio; spetta ¼ se concorrono con il coniuge e non spetta nulla in presenza di figli o discendenti. Per maggiori informazioni sulla differenza tra successione necessaria e successione legittima leggi questo articolo.
Quota disponibile
Dopo la riunione fittizia del patrimonio, la quota che non è riservata a nessuno dei familiari finora indicati è detta disponibile e può essere liberamente attribuita dal defunto in base alla propria volontà.
Quota di legittima: calcolo
La quota del legittimario è calcolata in base al rapporto tra la quota riservata ai legittimari e la massa ereditaria, sottratti i debiti e sommate eventuali donazioni effettuate in vita. Ad esempio, il defunto lascia un’eredità del valore di 100 e 20 di debiti; in vita ha effettuato donazioni per 40; unica legittimaria è la moglie.
La situazione sarà la seguente: 100 – 20 + 40 = 120.
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio calcolata ai sensi dell’art. 556 c.c., ossia: 120 : 2 = 60.
La quota che la moglie ha diritto a ricevere in quanto legittimaria, è pari a 60/100 del patrimonio calcolato al netto dei debiti.
La normativa fiscale in materia di successioni è particolarmente favorevole agli eredi rispetto alle analoghe previsioni di altri Paesi: