Procedure concorsuali
15 Aprile 2024
L'art. 108, c. 2 L.F. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale; è però da escludere che la norma possa essere applicata nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72 L.F.
In tema di vendita fallimentare, parte della giurisprudenza (Cass. n. 3320/2017) è orientata nel senso di ritenere applicabile l’art. 108 L.F. qualsiasi sia la forma della vendita, con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione a opera del giudice delegato, con ammissione del creditore privilegiato al concorso sull’intero prezzo pagato.
A tale orientamento si contrappone quello più restrittivo che prevede l’applicazione della norma citata solo in caso di vendita con procedura competitiva a evidenza pubblica e non anche quando il curatore agisce quale semplice sostituto del fallito nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.
La Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite 19.03.2024, n. 7337, ha dato seguito al 2° orientamento, stabilendo che la vendita effettuata dal curatore in adempimento del preliminare stipulato dal fallito non ha natura coattiva. Ai sensi dell’art. 72 L.F., il curatore è tenuto a eseguire la vendita e ad adempiere all’eventuale obbligazione accessoria di far conseguire al promissario il bene libero dalle ipoteche, se stata assunta dal promittente venditore. Tutto ciò è però frutto del subentro e non consente alcun accostamento con la vendita forzata.