Finanza e banche
08 Aprile 2024
Le segnalazioni in Centrale dei Rischi possono rendere impossibile l’accesso al credito bancario; è quindi opportuno individuare le forme di tutela di cui le imprese possono avvalersi nelle ipotesi di segnalazioni illegittime.
Essere segnalati in Centrale dei Rischi non è di per sé un evento pregiudizievole per un’impresa; tutto dipende dai motivi della segnalazione. Una cosa, infatti, è essere censiti in Centrale perché l’esposizione con una banca supera i 30.000 euro; di tutt’altro tenore è l’ipotesi in cui la segnalazione derivi dal mancato rimborso di un prestito, con conseguente classificazione “a sofferenza”, evento estremamente negativo per la vita economica di un’impresa che vedrà chiudersi i rubinetti del credito.
Talvolta le segnalazioni sono illegittime in quanto non ricorrono i presupposti per la loro effettuazione; quindi, soprattutto per quelle che possono rappresentare eventi pregiudizievoli per le imprese, è il caso di interrogarsi e verificare se le stesse siano o meno legittime e se debbano essere cancellate o rettificate.
Una delle principali ipotesi di segnalazioni illegittime si verifica quando un’esposizione viene classificata a sofferenza senza che sussistano i presupposti per essere qualificata come tale: infatti, sia in base a una Circolare della Banca d’Italia, sia in base alla giurisprudenza, non è sufficiente che un’impresa non abbia ripagato un prestito per poter classificare quell’esposizione come sofferenza. Il passaggio in questa categoria deve avvenire solo se, in seguito ad un’accurata valutazione da parte della banca circa la complessiva situazione economico-patrimoniale dell’impresa, quest’ultima possa essere dichiarata insolvente.
Un’altra ipotesi di segnalazione illegittima si può verificare quando un’impresa, pur non avendo adempiuto alle proprie obbligazioni di rimborso del prestito, ha comunque concluso un importo transattivo per il ripianamento del proprio debito e la banca non procede tempestivamente a rettificare la segnalazione, consentendo in tal modo il passaggio della posizione da “sofferenza” a “ristrutturata”.
È evidente come le illegittime segnalazioni e le mancate o intempestive rettifiche delle stesse possano arrecare un danno non indifferente alle imprese che le subiscono; danno che è sia di natura patrimoniale, sia di carattere reputazionale.
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Le imprese, quindi, devono conoscere a quali forme di tutela possono ricorrere per chiedere la cancellazione, o rettifica, delle segnalazioni illegittime e il risarcimento del danno subito. È ovvio che esiste la possibilità di chiedere tutela cautelare e risarcitoria davanti all’autorità giudiziaria ordinaria; sono però ben noti gli oneri di percorrenza di questa strada, in termini di costi e tempistiche. Da tenere quindi in debita considerazione la possibilità di fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire al sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari; si tratta di un modo più rapido ed economico rispetto alla tutela offerta dal giudice ordinario.
L’impresa che ritenga di essere stata erroneamente segnalata può quindi chiedere all’Arbitro Bancario Finanziario di accertare l’illegittimità della segnalazione ricevuta, di ordinare alla banca che l’ha effettuata la sua cancellazione o rettifica e di condannare lo stesso intermediario al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Tuttavia, l’impresa può ricorrere all’ABF solo dopo aver tentato di risolvere la controversia direttamente con la banca attraverso l’invio di un reclamo scritto sulla questione dell’illegittimità della segnalazione; reclamo che rappresenta un ulteriore strumento di tutela stragiudiziale.