Accertamento, riscossione e contenzioso

14 Maggio 2024

Qualsiasi stralcio di passività dal bilancio è sopravvenienza attiva

Per la Cassazione lo stralcio di una passività costituisce sempre una sopravvenienza attiva, anche se originariamente il debito non esiste. Tale asserzione non appare condivisibile neppure sul piano di un’interpretazione meramente letterale dell’art. 88 del Tuir.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.04.2024, n. 10988, ha ritenuto infondati i rilievi di difesa relativi alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 D.P.R. 917/1986, avendo la C.T.R. ritenuto fiscalmente rilevante una sopravvenienza attiva, nonostante nell’anno della ripresa fiscale (2006) non fosse sopraggiunto alcun evento estintivo o modificativo del reddito, e avendo la società solo provveduto alla mera rettifica dell’errore di imputazione contabile commesso nel 2003 (anno di acquisto del suolo edificatorio).

Inoltre, la Cassazione ha ritenuto parimenti infondata la rappresentata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6 e 72 del Tuir, fondata sull’addebito alla C.T.R. di aver ritenuto, aderendo a una presunzione di pregiudizio dell’ufficio, che la rettifica apportata dalla società alle proprie scritture contabili nell’anno 2006 fosse volta alla cancellazione di un debito inesistente e non, invece, alla mera trascrizione postuma del debito della società verso i propri soci, i quali hanno anticipato (precedentemente alla costituzione della stessa società) le somme a titolo di corrispettivo per l’acquisto del terreno edificatorio.

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