Imposte dirette
20 Giugno 2024
L’art. 4-bis, c. 7 D.L. 39/2024, convertito nella L. 23.05.2024, n. 67, ha eliminato la possibilità di cessione delle rate residue di detrazione in relazione ai bonus edilizi già utilizzati in una o più quote in dichiarazione.
Con la conversione in legge del D.L. 39/2024 è stata data un’ulteriore stretta alla possibilità di esercitare l’opzione prevista dall’art. 121, c. 1, lett. b) D.L. 34/2020 ovvero la possibilità, alternativamente all’utilizzo in dichiarazione della detrazione spettante, della cessione a terzi dei relativi crediti d’imposta.
Fermo restando che la stretta non riguarda i crediti ormai già presenti sul Cassetto Fiscale dei rispettivi beneficiari (ancora cedibili), restano ormai ridotti i casi in cui è ancora possibile effettuare l’opzione di cui al citato art. 121. Si tratta in buona sostanza dei casi richiamati nel D.L. 11/2023 (art. 2, c. 2), coordinati con le disposizioni di cui all’art. 1, c. 5 D.L. 39/2024 e più precisamente:
Ma l’aspetto che interessa in questa sede è il destino delle rate residue di detrazione, dopo che il contribuente, per scelta o per temporanea impossibilità di cessione a terzi, ha già portato in detrazione una o più rate nella propria dichiarazione dei redditi.