Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Ottobre 2024
Con la newsletter 22.10.2024, n. 258 il Garante della privacy ha emanato un provvedimento vietando ai datori di lavoro di accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore e di utilizzare un software per conservare copia dei messaggi.
Il Garante della privacy ha trattato un reclamo presentato da un agente di commercio contro una società che, nel corso del rapporto di collaborazione, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla mail e al gestionale aziendale. Un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è capace di realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.
La società in questione ha ricevuto una multa di 80.000 euro e il Garante ha disposto la cessazione immediata di tali pratiche di monitoraggio.
Nel corso del procedimento è stata rilevata una mancata preventiva informativa ai lavoratori riguardo al trattamento delle loro e-mail.
Il garante ha ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica dei lavoratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, rilevando che l’accesso non può avvenire senza una giustificazione specifica e proporzionata in base alle necessità reali.