IVA

11 Aprile 2024

Stabile organizzazione soggetto extra-UE: solo rimborso Iva ordinario

La presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato inibisce la richiesta di rimborso dell’eccedenza Iva da parte della casa madre.

Il rimborso del credito Iva, maturato dalla stabile organizzazione italiana di un soggetto passivo extra-UE, è fruibile seguendo le regole ordinarie. Inoltre, se la casa madre estera è un soggetto di diritto inglese appartenente a un Gruppo Iva nel Regno Unito, le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti dalla branch sono irrilevanti ai fini Iva; pertanto, in tal caso non è possibile recuperare il relativo credito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 8.04.2024, n. 87.

Nel caso esaminato, una stabile organizzazione (S.O.) operativa in Italia:

  • svolge attività di consulenza e supporto per la casa madre stabilita nel Regno Unito (appartenente a un Gruppo Iva inglese);
  • acquista beni e servizi da un fornitore italiano, il quale addebita l’Iva in rivalsa ad aliquota ordinaria;
  • rende esclusivamente servizi nei confronti della casa madre estera.

In questo contesto:

  • fino al periodo 2022, le prestazioni di servizi rese dalla S.O. italiana nei confronti della casa madre UK erano considerate rilevanti ai fini Iva (a conferma: Ag. Entrate, interpello 3.11.2021, n. 756), ma non soggette all’imposta, in quanto resi a un committente non stabilito in Italia (ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972); di conseguenza la S.O. italiana si ritrovava fisiologicamente a credito, dovendo poi chiedere il rimborso del credito Iva (ex art. 30, c. 2, lett. d) D.P.R. 633/1972) in sede di dichiarazione annuale;

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