Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
13 Dicembre 2019
In sede di conversione del decreto fiscale è possibile che venga eliminata la modifica dell'art. 10, p. 20), evitando così l'assoggettamento a imposizione del settore.
Prima della modifica introdotta dal decreto fiscale (art. 32 D.L. 124/2019) le società sportive dilettantistiche fatturavano le attività didattiche di corsi sportivi in esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, p. 20) D.P.R. 633/1972. Si parla in questo caso solo dell’attività didattica inquadrata quale attività commerciale e non di quella considerata istituzionale esclusa da Iva, che invece non subisce/subirebbe modifiche. Il decreto fiscale all’art. 32 ha modificato appunto l’art. 10, p. 20), sostituendo le parole “e quelle didattiche di ogni genere” con le parole “le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario..” di fatto quindi “aggravando” dell’Iva la prestazione sportiva effettuata, per esempio, da una scuola sci, scuola nuoto, scuola tennis, ecc., di fatto svolta non da una scuola/università in senso stretto.
Tutto ciò nasce da una sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui l’insegnamento della scuola guida, in quanto insegnamento specialistico, non può definirsi finalizzato alla trasmissione di conoscenze e competenze aventi a oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, che caratterizzano invece l’insegnamento scolastico e universitario. Dalla scuola guida a cascata, è discesa l’impossibilità di avvalersi dell’esenzione Iva anche per le scuole sci, scuole tennis, scuole nuoto, scuole pallacanestro, ecc.: in altre parole, sarebbero coinvolte tutte le scuole sportive che non prevedono un insegnamento ad ampio spettro come quello degli istituti scolastici propriamente detti. Le attività che prima venivano fatturate in esenzione Iva erano comunque attività commerciali, quindi imponibili ai fini Ires e Irap: se dovessero passare in Iva, comporterebbero un aggravio delle quote applicate all’utenza finale non facilmente giustificabile; viceversa, mantenere la quota invariata determinerebbe un decremento dei ricavi in capo alla società, solo in parte mitigato dalla possibilità di detrarsi integralmente l’Iva acquisti, non dovendosi più gestire un pro-rata derivante dall’attività in esenzione e dall’eventuale parte di attività in Iva.
Il problema sollevato pare superato da un emendamento in sede di conversione del decreto fiscale che eliminerebbe la modifica di cui all’art. 10, p. 20) e quindi il ripristino delle disposizioni precedenti, ossia la possibilità di applicare l’esenzione Iva a tutte le prestazioni didattiche di ogni genere. Si attende pertanto la prossima conversione (attesa entro il 25.12) per capire se l’emendamento passerà o meno.
Un’ultima alternativa, in caso non dovesse passare l’emendamento e quindi l’art. 10 dovesse essere modificato accogliendo nell’esenzione solo l’insegnamento scolastico e universitario, potrebbe essere il riferimento all’art. 132, c. 1, lett. m) Direttiva 2006/112/CE che prevede l’applicazione dell’esenzione Iva per le prestazioni di servizi, se strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica e se fornite da organismi senza scopo di lucro alle persone che esercitano tale sport/educazione fisica. Tuttavia, in tal caso si fa riferimento agli organismi senza scopo di lucro.