Società e contratti
26 Aprile 2024
Società a responsabilità limitata semplificata, costituzione a basso costo ma necessità di garanzie e formazione del patrimonio netto accelerata.
Da qualche anno a questa parte, per la precisione dal 2012, è stata introdotta nell’ordinamento italiano la sotto-tipologia di Srl chiamata Srls, ossia società a responsabilità limitata semplificata (art. 3, c. 1 D.L. 1/2012) con l’appeal dell’assenza di competenze notarili e capitali esigui per la costituzione, con la tutela della responsabilità limitata.
Le Srls infatti, si rammenta, si possono costituire con un capitale sociale da 1 a 9.999 euro sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. I conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro versandoli all’organo amministrativo. I soci (o socio unico) possono essere, in sede di costituzione, soltanto persone fisiche e le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Ancora dubbi vi sono sull’accantonamento della riserva legale se debba seguire le disposizioni ordinarie delle Srl con capitale sociale superiore a 10.000 euro (art. 2430 c.c.) oppure le disposizioni peculiari della Srl a capitale minimo di cui all’art. 2463, c. 5 c.c. Si ritiene, sul punto, così come suggerito dallo Studio n. 892/2013 del Consiglio Nazionale del Notariato, che sia applicabile la disposizione apposita per le Srl con capitale inferiore a 10.000 euro, “trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l’applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell’articolo 2463 c.c., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società”.