ETS ed Enti non commerciali
14 Dicembre 2023
Con la risposta all’interpello 11.12.2023, n. 474 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023.
Prima della riforma dello sport operata dall’art. 52 D.Lgs. 36/2021, fino al 30.06.2023, l’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir classificava tra i “redditi diversi” i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, enti VSS e USSA (Provincia autonoma di Bolzano) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto; la disposizione era applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69, c. 2 del Tuir).
La riforma dello sport, disposta dal D.Lgs. 36/2021 e in vigore dal 1.07.2023, ha previsto che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (e quindi non più “reddito diverso”), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. (art. 25, c. 2);
Nel caso in esame, con la risposta all’interpello n. 474/2023, avente a oggetto un quesito proposto da una Srl sportiva dilettantistica per i compensi erogati ad atleti e allenatori (compensi erogati a un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023, pari a 20.400 euro, e per il semestre luglio-dicembre 2023, pari a 15.400 euro), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione della normativa transitoria prevista dall’art. 51, c. 1-bis D.Lgs. 36/2021. Secondo questa disposizione, per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi (ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir) e compensi assoggettati a imposta (ex art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021):
In concreto, nel caso esaminato, poiché sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 era stata operata una ritenuta sulla parte eccedente l’importo di 10.000 euro, è stata riconosciuta la necessità di assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte eccedente i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro.