IVA
13 Luglio 2024
L’inerenza prescinde dalla riconducibilità delle spese di sponsorizzazione alla percezione di ricavi. Non deve sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività (Cass. ord. 9.07.2024, n. 18726).
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione le spese di sponsorizzazione sostenute in regime d’impresa in considerazione della presunta incongruità (e conseguente anti economicità) delle stesse. Dopo due gradi di giudizio altalenanti (primo grado favorevole al contribuente, secondo grado favorevole all’Agenzia delle Entrate con riconoscimento della non inerenza dei costi sostenuti alla luce della presunzione prevista dall’art. 90, c. 8 L. 289/2002) il giudizio arrivava dinnanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 90, c. 8 L. 289/2002, le spese di sponsorizzazione sono assistite da una “presunzione legale assoluta” in merito alla relativa natura pubblicitaria (e quindi non di rappresentanza) a condizione che (si vedano, tra le altre, anche: Cass. 7.06.2017, n. 14232; 6.04.2017, n. 8981; 19.01.2018, n. 1420 e la circ. Ag. Entrate n. 21/2003, par. 8):