IVA
29 Ottobre 2024
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 25.10.2024, n. 210, chiarisce le modalità di emissione delle note di credito in caso di mancato pagamento nelle operazioni soggette a split payment.
La risposta all’interpello 25.10.2024, n. 210 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto una significativa novità nel trattamento delle note di credito relative a fatture emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment, ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972).
L’Agenzia delle Entrate, interpellata da una società che non aveva ricevuto il pagamento di una fattura emessa nei confronti di un soggetto in regime di split payment, ha chiarito che è possibile emettere una nota di credito oltre il termine annuale previsto dalla normativa generale, a “condizione che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario non abbia anticipato l’esigibilità dell’Iva”.
La ragione di questa deroga al limite temporale generale risiede nella peculiarità del regime di scissione dei pagamenti. In questo regime, l’esigibilità dell’Iva è strettamente collegata al momento del pagamento del corrispettivo (art. 3 D.M. 23.01.2015). Di conseguenza, in assenza di pagamento, l’Iva non diviene esigibile, anche se la fattura è stata regolarmente emessa.
Si ricorda, inoltre, che non trova applicazione il cosiddetto principio di “cartolarità” dell’imposta previsto dall’arti. 21, c. 7 D.P.R. 633/1972, secondo cui se il cedente o prestatore indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Impatto contabile e operativo:
– per il cedente. In caso di mancato pagamento e assenza di anticipazione dell’esigibilità dell’Iva da parte del cessionario, il cedente può emettere una nota di credito in qualsiasi momento, senza dover rispettare il termine annuale previsto dall’art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972. La nota di credito deve essere registrata nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972). Si ricorda che, trattandosi di una rettifica apportata a un’Iva che “non è confluita” nella liquidazione periodica del fornitore, il cedente dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione Iva (circolare Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E);
– per il cessionario, non avendo pagato il corrispettivo e non avendo optato per l’anticipazione dell’esigibilità dell’Iva, questi dovrà limitarsi a stornare “contabilmente” l’operazione senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica Iva.
Esempio pratico – Una società di servizi informatici emette una fattura per l’installazione di un software a una Pubblica Amministrazione, con pagamento tramite split payment. A causa di un disguido amministrativo, il pagamento non viene effettuato. Trascorsi 2 anni, la società può emettere una nota di credito senza incorrere in alcuna sanzione, registrandola nel proprio registro delle fatture emesse senza impatto sulla propria liquidazione Iva.