IVA

16 Luglio 2024

Non spetta il rimborso Iva al non residente identificato tardivamente

Diritto al rimborso Iva per il soggetto non residente non in possesso di una posizione Iva italiana al momento di effettuazione degli acquisti a condizione che l’identificazione Iva venga effettuata entro un termine ragionevole. 

Ha diritto al rimborso dell’Iva assolta in Italia il soggetto non residente non in possesso di una posizione Iva italiana al momento di effettuazione degli acquisti a condizione che l’identificazione Iva venga effettuata entro un termine ragionevole. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 11.07.2024, n. 147.

Nel caso in esame, negli anni 2017, 2018 e 2019, un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea (non identificato e privo di rappresentante fiscale in Italia):

  • ha effettuato acquisti di beni e servizi, territorialmente rilevanti in Italia, e operazioni attive integralmente soggette al meccanismo del reverse charge;
  • non ha presentato tempestivamente (ovvero entro il 30.09 dell’anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni) la domanda di rimborso dell’Iva assolta sui beni e servizi acquistati prevista per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue ai sensi dell’art. 38-bis2 D.P.R. 633/1972.

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