Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Dicembre 2024
La C.G.T. Puglia (sentenza 7.11.2024 n. 3757) afferma che la prova della distribuzione ai soci di utili extracontabili deve essere fornita dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 7, c. 5-bis D.lgs. 546/1992.
La tematica della distribuzione di utili extracontabili, nelle società a c.d. “ristretta base sociale”, è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di frequente dibattito giurisprudenziale in ragione del fatto che l’Amministrazione Finanziaria spesso ha elevato contestazioni su tale fattispecie.
Appare utile ricordare che non esiste una disposizione normativa per definire in maniera univoca il concetto di “ristretta base sociale”, così come non esiste una norma che definisca chiaramente le casistiche in cui l’Amministrazione Finanziaria ha la potestà di accertare la distribuzione ai soci di maggiori utili “extracontabili”.
Nel caso trattato dai giudici di secondo grado della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, la rettifica di maggior reddito in capo al socio derivava da costi indeducibili in capo alla società, definiti da quest’ultima mediante il procedimento di accertamento con adesione.