Imposte dirette
26 Luglio 2024
Nelle compravendite immobiliari è obbligatorio dichiarare se ci si è avvalsi di un mediatore, indicando, ai fini della possibile detrazione, l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le modalità di pagamento della stessa.
Dall’imposta lorda Irpef si detrae un importo pari al 19% dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità [art. 15, c. 1, lett. b-bis) Tuir].
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 13). L’art. 35, c. 22 D.L. 223/2006 ha previsto che all’atto della cessione dell’immobile, anche se soggetta a Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le stesse modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: