Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
10 Ottobre 2024
Per contestare le spese di sponsorizzazione inesistenti è sufficiente la presunzione semplice.
Il tema in discussione verte sulla presunzione legale in materia di spese di sponsorizzazione introdotta dall’art. 90, c. 8 L. 289/2002, successivamente traslato nell’art. 12, c. 3 D.Lgs. 36/2021, secondo cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Tale norma non garantisce al contribuente un’immunità assoluta da contestazioni. In particolare, la Corte di Cassazione, con le ordinanze 29.08.2024, nn. 23367 e 23368, ha affrontato il caso di un accertamento, riguardante più annualità, in cui è stata rilevata l’inesistenza delle sponsorizzazioni, rilevata dall’Ufficio (e successivamente confermata dal giudice di secondo grado) mediante una presunzione semplice, ribaltando sul contribuente l’onere della prova in ordine all’effettività di tali spese.