Imposte dirette
18 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7.10.2024, n. 26216, ha ritenuto legittimo l'ammortamento delle spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale secondo i criteri contabili OIC 24.
Nonostante il rinvio al principio contabile OIC 24 la Cassazione testualmente dispone: “Benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 stante l’alto grado di aleatorietà di tali costi, l’art. 108 del Tuir ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in 5 anni secondo l’ammortamento civilistico”.
Il giudice di Cassazione dapprima rinvia al Principio OIC 24 e poi ritiene che la spesa in quanto pluriperiodale debba essere dedotta in 5 anni per quote costanti in ossequio a un ammortamento che connota come “civilistico”. La sentenza appare intrisa di ambiguità, anche se il raccordo con il principio contabile OIC 24 è indubbiamente corretto.
A tal proposito si ritiene di rappresentare come l’art. 108, c. 1, Tuir nel disporre testualmente: “Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite imputabile a ciascun esercizio”, non individuando alcun parametro legale che con specificità di regolamento tributario, coordini temporalmente la deducibilità del costo.