Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Dicembre 2024
Con la circolare n. 99/2024 l’Inps ha fornito le istruzioni per l’integrazione al reddito per i settori tessile, conciario, dell’abbigliamento e calzaturiero, introdotte dal D.L. 160/2024.
L’art. 2 D.L. 160/2024 ha introdotto per i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, conciario, dell’abbigliamento e calzaturiero, la possibilità di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocare tra il 29.10.2024 e il 31.12.2024.
Per fruire della misura, i datori di lavoro devono: essere classificati dall’Istituto nei settori Industria o Artigianato; svolgere le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare; avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura; aver raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12 D.Lgs. 148/2015 per i datori di lavoro del settore industriale (periodo massimo di 52 settimane nel biennio mobile), o quelli previsti dal Regolamento dell’FSBA per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale (periodo massimo di 26 settimane nel biennio mobile).