Amministrazione del personale
12 Settembre 2024
Strumento utile ad acquisire la certezza della sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore sia nel corso di un concorrente giudizio penale, sia nell'ambito degli eventuali accertamenti interni all’azienda.
Con la sospensione cautelare il datore di lavoro dispensa temporaneamente il lavoratore dallo svolgimento dell’attività lavorativa quando i tempi del procedimento disciplinare sono incompatibili con la sua presenza in azienda. Si tratta di una misura provvisoria finalizzata a tutelare l’azienda davanti al sospetto di condotte particolarmente gravi del dipendente, mediante il suo allontanamento per la durata del procedimento disciplinare e per il tempo necessario ad accertare i fatti addebitati, qualora essi siano di una gravità tale che, se confermati, non consentirebbero la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ovvero nel caso in cui la presenza in azienda possa costituire fondato pericolo di ulteriori turbamenti.
Si tratta di un provvedimento diverso dalla sospensione disciplinare e la giurisprudenza di legittimità ha più volte argomentato che l’art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) regola l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro e la possibilità di comminare la sospensione disciplinare, cosa ben diversa dalla sospensione di natura cautelare, che non rientra nell’ambito di applicazione della medesima disposizione, ma costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro ex art. 41 Costituzione.