Accertamento, riscossione e contenzioso
08 Luglio 2024
Il ricorrente può chiedere alla Corte di giustizia tributaria la sospensione degli effetti dell'atto impugnato se da questi può derivargli un danno grave ed irreparabile.
Nelle more del processo tributario, il ricorrente può cautelarsi dagli effetti che gli atti da lui stesso impugnati possono produrre mettendo a rischio il proprio patrimonio a causa della loro immediata esecutività. L’art. 47 D.Lgs. 546/1992 consente infatti al ricorrente di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
La norma richiede la presentazione di un’apposita istanza che può essere proposta nel ricorso stesso o con un atto separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria, nella quale vengono esposti i motivi di fatto e di diritto che inducono a richiedere la sospensione dell’atto impugnato, la cui immediata esecutività costituirebbe causa di danno grave e irreparabile per il ricorrente.
A seguito della presentazione dell’istanza di sospensione, il Presidente della Corte di giustizia ne fissa con proprio decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima.