Amministrazione e bilancio
09 Aprile 2021
Tra gli effetti pratici, il soggetto presenterà un bilancio 2020 con un utile di esercizio e una nota integrativa che, di contro, sottolinea come sarebbe di fatto in perdita, se non avesse esercitato tale facoltà concessa dal D.L. 104/2020.
La recente circolare 2/2021 di Assonime ha ripreso e analizzato gli aspetti civilistici e fiscali relativi alla sospensione degli ammortamenti, introdotta con la L. 126/2020 in sede di conversione del D.L. 104/2020, misura prevista solo per le imprese che non hanno adottato i principi internazionali per la redazione del bilancio. La norma era rivolta a mitigare le perdite di esercizio delle aziende in crisi per effetto della situazione epidemiologica, consentendone un migliore accesso al credito bancario. L’art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies, stabilisce le modalità di esposizione in bilancio e nota integrativa dell’eventuale adesione alla sospensione, nonché gli aspetti fiscali.
A voler vedere il provvedimento, nonché la bozza interpretativa 9 dell’OIC, l’impresa che opta per la sospensione degli ammortamenti, che opera sia per i beni materiali che immateriali, deve procedere a darne informazione nella nota integrativa al bilancio 2020, indicando quanto segue:
– immobilizzazioni sulle quali opera;
– in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti; in tale ambito si osserva che vi è la possibilità di sospendere le quote fino al 100%;
– motivi per i quali ha fatto ricorso alla sospensione degli ammortamenti;
– in che modo influisce la rinunzia agli ammortamenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’impresa. In questo caso se la società ha un utile di 200 e gli ammortamenti ai quali ha rinunziato sono 220, l’eventuale contabilizzazione degli stessi avrebbe generato una perdita di 20. Questa informazione andrà riportata in nota integrativa;
– iscrizione di una riserva indisponibile di patrimonio netto sino al raggiungimento dell’importo degli ammortamenti ai quali si è rinunziato. Tale riserva potrà essere creata con l’utile di esercizio e se non sarà sufficiente, si potrà attingere dalle riserve patrimoniali disponibili.
La norma ha previsto anche gli eventuali impatti fiscali (vedere Telefisco 2021). In tale ambito è previsto che la sospensione degli ammortamenti non ha conseguenze sotto il profilo fiscale, visto che la deduzione dovrà avvenire extra-contabilmente mediante una variazione in diminuzione al risultato civilistico. Ciò produrrà i seguenti effetti:
– disallineamento tra valori civilistici e fiscali, del quale si dovrà tenere conto nei bilanci;
– necessità di prevedere lo stanziamento di imposte differite per un importo da calcolare sulla quota di ammortamento contabile alla quale si è fatto rinunzia. Questo in quanto la quota di ammortamento sarà imputata in conto economico negli anni successivi e dovrà essere ripresa a tassazione;
– compilazione del quadro RV in sede di modello unico di dichiarazione.
La scelta dell’autorità politica pare certamente criticabile. Nel modificare le regole della contabilità generale, ha pensato di dare aiuto alle imprese ma sottovalutando alcuni fattori.
Il 1° aspetto è l’aver previsto di riportare nella nota integrativa l’influenza degli ammortamenti sul risultato economico: avremo un bilancio con un utile di esercizio e una nota integrativa che, di contro, sottolinea come l’impresa sarebbe di fatto in perdita, se non avesse rinunziato agli ammortamenti. L’analista dell’istituto di credito vorrà sicuramente rilevare la circostanza e lo stesso istituto potrebbe non concedere il finanziamento.
Il 2° aspetto è riferito alla situazione contabile che si viene a creare per chi si troverà a gestire un disallineamento dei valori civili e fiscali dell’ammortamento, nonché coordinare la fiscalità differita di cui si è detto in precedenza.