Diritto del lavoro e legislazione sociale

16 Novembre 2024

Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione

L’idoneità al lavoro è espressione della sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente, che ha il preciso compito di tutelare la salute dei lavoratori in ogni contesto aziendale che è caratterizzato, anche solo potenzialmente, da un rischio per la salute.

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. h) D.Lgs. 81/2008 il medico competente è un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, c. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

Attraverso i controlli regolari, ex art. 41, c. 2 TUSL, il medico competente valuta l’idoneità o meno del lavoratore a svolgere determinate mansioni in sicurezza al fine di prevenire malattie professionali.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria dei lavoratori, con all’interno tutti i dati da trasmettere annualmente all’Inail. Per ogni lavoratore, infatti, viene organizzata una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata, che dovrà contenere i dati relativi alle condizioni psicofisiche del dipendente, i risultati degli accertamenti espletati e il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il medico competente, infatti, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

– idoneità. Il lavoratore è idoneo alla mansione specifica ovvero non sussistono condizioni di salute compromesse che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa;

– idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. Lo stato di salute del lavoratore permette di svolgere la mansione ma nel rispetto di alcune condizioni che il medico competente definisce nella forma e nel tempo; per es. evitare il sollevamento di carichi oltre 10 kg per 3 mesi oppure divieto permanente di svolgere lavorazioni in quota (lavoro su ponteggi, scale, tetti, ecc.);

– inidoneità temporanea. Per effetto delle sue condizioni di salute, il lavoratore non può svolgere regolarmente la mansione alla quale è adibito, ma solo per un certo periodo di tempo che lo stesso medico competente ha l’obbligo di indicare nel giudizio. Generalmente allo scadere del periodo il lavoratore viene rivalutato dal medico competente per accertare il miglioramento e conseguentemente annullare o prorogare il giudizio;

– inidoneità permanente. A seguito del giudizio del medico competente, il lavoratore non è nelle condizioni di salute adatte per poter svolgere la mansione alla quale è adibito. In questo caso il datore di lavoro deve ove possibile destinare il dipendente ad altra mansione equivalente o, in difetto, a mansione inferiore, concordata con il medico e garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.

Il medico competente, una volta rilasciato il giudizio in forma scritta è tenuto a consegnarne una copia al lavoratore e una copia al datore di lavoro; per questo motivo il giudizio di idoneità è formulato in forma sintetica senza indicazioni che possano violare la privacy del lavoratore. Infatti, nel giudizio di idoneità non possono essere fatti riferimenti a elementi che consentono di rivelare le condizioni di salute e la presenza di malattie riscontrate nel lavoratore.

In opposizione ai giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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