Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Dicembre 2024
Con nota 25.09.2024, prot. 7020 l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che la conservazione e l’accesso alle immagini o ai dati derivanti da controllo a distanza può avvenire esclusivamente a cura del datore di lavoro e non anche di soggetti terzi.
È noto che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) impone che in caso di possibile controllo a distanza dell’operato dei lavoratori, lo stesso è ammissibile solo in presenza di accordo sindacale con la RSU o RSA ed è consentito per casi ben specificati quali:
– esigenze organizzative e produttive;
– per la sicurezza del lavoro;
– per la tutela del patrimonio aziendale.
In caso di assenza di RSU o RSA o comunque in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti che determinano possibile controllo a distanza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.