Imposte dirette
19 Novembre 2024
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 13.11.2024, n. 222, ha chiarito che le sopravvenienze attive sono detassate anche nelle procedure previste dal Codice della crisi.
Le sopravvenienze attive emerse dall’attuazione di un piano di risanamento attestato, regolamentato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 88, c. 4-ter del Tuir a patto che il contribuente pubblichi il piano stesso sul Registro delle Imprese.
Il caso specifico ha riguardato una società messa in stato di liquidazione, in occasione dell’approvazione del bilancio 2021, dal quale sono emerse perdite superiori al capitale sociale. Nell’ambito della procedura di liquidazione avviata, il relativo piano di risanamento (da realizzare ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 14/2019, ovvero nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15.07.2022) porterebbe a una riduzione di debiti verso terzi, con conseguente emersione di sopravvenienze attive. In considerazione di ciò, in sede d’interpello, è stato chiesto di chiarire la possibilità di applicare alle sopravvenienze attive derivanti dalla procedura il disposto dell’art. 88, c. 4-ter del Tuir.