Amministrazione e bilancio

02 Settembre 2024

La sopravvenienza attiva nella cessione del leasing

La Corte di Cassazione spiega come procedere al calcolo della sopravvenienza attiva: il valore normale diventa il minimo imponibile.

Recentemente, la Corte di Cassazione con ordinanza 27.06.2024, n. 17775 ha fornito nuove indicazioni in merito alla cessione dei contratti di leasing, gettando luce su aspetti cruciali della determinazione della sopravvenienza attiva imponibile in tali operazioni.

Per comprendere appieno la portata di questa pronuncia, è necessario partire dalle basi normative che regolano la materia. Un contratto di leasing è un accordo attraverso il quale un’azienda (detta locatario) ottiene l’uso di un bene, generalmente strumentale alla sua attività, pagando dei canoni periodici a una società di leasing (il locatore). Al termine del contratto, il locatario ha solitamente l’opzione di acquistare il bene pagando un prezzo di riscatto.

Cosa accade quando un’impresa decide di cedere un contratto di leasing prima della sua naturale scadenza? L’art. 88, c. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che, in caso di cessione di un contratto di leasing, il valore normale del bene oggetto del contratto costituisce sopravvenienza attiva.

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