Diritto del lavoro e legislazione sociale
01 Febbraio 2025
Il Tribunale di Monza ha ripristinato il rapporto di lavoro di un dipendente estromesso irregolarmente, ordinando il pagamento delle retribuzioni arretrate e dichiarando la nullità del licenziamento.
Con la sentenza n. 8/2025, il Tribunale di Monza ha affrontato un caso di somministrazione fraudolenta di manodopera, fenomeno che si verifica quando un rapporto di lavoro subordinato viene mascherato per eludere le normative in materia di diritti dei lavoratori e obblighi contributivi. Ciò avviene attraverso la creazione di un datore di lavoro fittizio, che opera come intermediario inesistente. Il giudice ha stabilito che tali contratti, essendo contrari alle disposizioni del D.Lgs. 276/2003, sono nulli. La pronuncia rafforza l’idea che l’utilizzo di mezzi fraudolenti per aggirare le leggi è vietato e privo di effetti legali.
Inesistenza del recesso e continuità del rapporto – Il Tribunale ha dichiarato l’inesistenza del recesso intimato dal datore di lavoro fittizio, sottolineando che solo il vero datore di lavoro ha titolo per disporre il licenziamento.