Diritto privato, commerciale e amministrativo
05 Maggio 2020
Rilevanza reddituale delle varie indennità percepite a titolo di risarcimento.
Ai sensi dell’art. 6, c. 2 D.P.R. 917/1986, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Consolidata giurisprudenza e prassi affermano che devono essere ricondotte a tassazione le indennità risarcitorie con una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, cioè le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio. Usando il gergo legale, è tassabile il lucro cessante ma non il danno emergente.
Le indennità risarcitorie, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni possono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17 c. 1 lett. i) del Tuir.
In tema di reddito di lavoro dipendente, per escludere l’assoggettabilità ad Irpef di un’erogazione risarcitoria da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, ovvero non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostitutivi, né nel risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione o all’interruzione dal rapporto di lavoro.
In base al suddetto principio non sono imponibili le somme percepite da un dirigente per coprire il danno all’immagine professionale derivante dal licenziamento, le somme corrisposte al dipendente per la perdita di chance lavorative, l’indennità corrisposta per il risarcimento del danno per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui eseguibile. Al contrario sono imponibili le somme percepite a titolo di indennizzo per la permanente esposizione sul luogo di lavoro a rischio scaturente dalla gestione di attrezzature utilizzate (esempio attrezzature radiologiche), le somme percepite a fronte di un licenziamento illegittimo, il risarcimento per esclusione da un concorso pubblico per titoli, le indennità per ferie e permessi non goduti.
Non concorre alla formazione del reddito della persona fisica, in quanto danno emergente, le somme percepite dai risparmiatori coinvolti in una delle recenti vicissitudini bancarie, venendo considerate ristorno del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal TUF.
In linea con tale impostazione, non assumono rilevanza reddituale neanche le somme corrisposte da un istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa ai propri soci, a fronte della stipula di accordi transattivi relativi a pretese risarcitorie che i soci avrebbero potuto legittimamente vantare.
L’indennizzo percepito da un soggetto coinvolto da un evento calamitoso è escluso da tassazione se riguarda il danno emergente, mentre sconta le imposte dirette se relativo al lucro cessante.
Infine, in tema di rimborsi spese mediche, qualora i contributi e i premi assicurativi versati dal contribuente risultino detraibili dall’imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni il contribuente non può beneficiare della detrazione riconosciuta.