Società e contratti
13 Aprile 2021
L'unico socio professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti può ricorrere a tale formula anche secondo il modello della Srl o della Spa unipersonale.
Alla luce della vigente normativa e della disciplina relativa alle società costituite per l’esercizio di attività professionali (art. 10, L. 12.11.2011, n. 183), non si rinvengono motivi ostativi alla costituzione di una società tra professionisti secondo il modello della società a responsabilità limitata unipersonale o della società per azioni unipersonale, il cui unico socio sia un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti. Lo si legge nel pronto ordine del Cndcec 8.02.2021, n. 136. In ogni caso, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità che, laddove costituite, tali società si conformino alle disposizioni della L. 183/2011.
Ricordiamo che con l’art. 10 L. 183/2011, dal 1.01.2012 è stata introdotta la possibilità di costituire società che hanno per oggetto l’esercizio di attività professionali. La società tra professionisti è stata introdotta e riconosciuta nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare con il D.M. 8.02.2013, n. 34. Tale decreto ministeriale ha definito i modelli di società, l’oggetto della prestazione professionale e le sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista, l’iscrizione al registro delle Imprese e l’eventuale iscrizione all’albo o ordinamento, ecc.
Le società tra professionisti in base all’art. 1 D.M. 34/2013 sono costituite secondo uno dei modelli societari previsti dall’ordinamento che esercitano una o più attività professionali come oggetto.
Si parla infatti di Stp mono disciplinare quando l’oggetto sociale della società professionale prevede l’esercizio di una sola attività, mentre si ha una Stp multi disciplinare quando l’oggetto sociale prevede più attività professionali. In altre parole, queste società sono società tipiche che seguono il modello prescelto dai soci professionisti per cui:
– società semplice;
– società in nome collettivo;
– società in accomandata semplice;
– società per azioni;
– società a responsabilità limitata;
– cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche.
Ciò che differenzia queste società è semplicemente l’oggetto sociale che prevede l’esercizio di una o più attività professionali.
Possono aprire una società tra professionisti i soli professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una società tra professionisti, pertanto, è riservata alle professioni protette come ad esempio:
– medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
– infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
– maestri di sci;
– ingegneri e avvocati;
– commercialisti ed esperti contabili.