Società e contratti
28 Dicembre 2024
L’art. 4-bis L. 247/2012, ossia la legge professionale forense, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria, anche unipersonale (parere CNF 19.02.2021, n. 17).
L’esercizio della professione forense è consentito anche in forma societaria mediante le consuete forme (società di persone, società di capitali e società cooperative) da iscriversi in una sezione speciale dell’Albo forense tenuto dall’ordine territoriale della sede della società.
I soci della società tra avvocati (STA) possono essere persone fisiche o persone giuridiche purché:
– almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentato da avvocati iscritti all’albo, oppure avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in altri albi (per esempio, una STA potrebbe essere costituita da un avvocato, un commercialista e un consulente del lavoro purché l’oggetto sociale sia multidisciplinare). La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;