Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

10 Febbraio 2024

Società sportive dilettantistiche: chiarimenti INL e Inps

Un po’ di respiro e qualche chiarimento arrivano dall’INL e dall’INPS alle società sportive dilettantistiche che, oggetto nel 2023 di una profonda riforma, stentano a identificare i corretti adempimenti che sono chiamate ad assolvere.

Obbligo di tenuta del LUL

Con la circolare 30.01.2024, n. 1, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le disposizioni con tenute dall’art. 28, c. 4 D.Lgs. 36/2021, che consente alle predette associazioni che gestiscono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di adempiere all’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. L’adempimento può essere assolto “in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (…)”.

La prima scadenza utile sarebbe stata quella del 30.01.2024 per i rapporti intrattenuti nel 2023, ma per adempiere correttamente era necessaria l’adozione di un apposito D.P.C.M. che non è stato, invece, ancora emanato.

L’INL sottolinea questo aspetto e afferma, quindi, che il termine del 30.01.2024 “non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31.12.2023”.

Contribuzione per i co.co.co gestionale-amministrativi

La tutela previdenziale è garantita dall’art. 37 D.Lgs. 36/2021 ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. aventi a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Secondo l’art. 35 dello stesso decreto ad essi spetta l’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

I rinvii al regime particolare di tetti ed esoneri previsto per i lavoratori del settore ha però reso incerta l’applicazione del suddetto art. 35. Con la circolare 29.01.2024 n. 24 l’Inps evidenzia che l’obbligo contributivo presso la Gestione Separata scatta al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa e secondo la disposizione del citato art. 35, c. 8-ter.

Inoltre, il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31.12.2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo. La contribuzione pensionistica, calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro annui è maggiorata delle seguenti aliquote aggiuntive:

  • 0,50%, per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • 0,22%, disposta dall’art. 7 D.M. 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2007, n. 247 in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791 L. 296/2006;
  • 1,31%, destinata alla tutela contro la disoccupazione Discoll.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2024, l’aliquota da applicare è pari al 24%, così come disciplinato dall’art. 35, c. 6 D.Lgs. 36/2021.

È altresì applicata la previsione contenuta dall’art. 35, c. 8-ter D.Lgs. 36/2021, in base al quale il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31.12.2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo.

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