Accertamento, riscossione e contenzioso

05 Giugno 2024

Società di persone estinta, la cartella può essere notifica al socio

Non può essere ritenuta inesistente la cartella di pagamento, né la notifica al socio della società di persone estinta.

La Cassazione, con l’ordinanza 30.05.2024, n. 15191, ha ritenuto erroneo l’inquadramento nella categoria dell’inesistenza della cartella e della sua notifica al socio di società di persone estinta. Semmai, per il giudice di Cassazione, si può parlare di nullità della notifica sanata dal raggiungimento dello scopo.

La Cassazione ricongiungendosi all’orientamento consolidato della Corte medesima ha ribadito che l’estinzione della società ha prodotto un fenomeno di tipo successorio, per cui nonostante il ruolo sia stato intestato alla società estinta e, di conseguenza, lo stesso sia stato trasfuso nella cartella di pagamento, l’atto ricevuto dal socio solidalmente responsabile dei debiti di imposta deve ritenersi valido ed efficace, in virtù dell’esposto effetto successorio ex art. 2495 c.c. in unione con l’art. 25 D.P.R. 602/1973 che prevede la possibilità di notificare la cartella di pagamento all’intestatario del ruolo o, in alternativa, al coobbligato in solido.

Si deve, infatti, considerare che, nell’ambito delle società di persone, i debiti della società sono anche debiti del socio, per cui non vi è distinzione dal lato soggettivo rispetto al debito di imposta posto che detti debiti non possono dirsi a quest’ultimo estranei.

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