Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Aprile 2024
La competenza per l’accertamento e i controlli tributari è attribuita all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
In linea generale, ai sensi dell’art. 31, c. 2 D.P.R. 600/1973, la competenza per l’accertamento e i controlli tributari è attribuita all’Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. In questo contesto, mediante l’inserimento del comma 3 all’art. 31 D.P.R. 600/1973, il D.Lgs. 12.01.2024, n. 13 ha previsto che, per gli atti emessi a partire dal 30.04.2024, in caso di redditi prodotti in forma associata ai sensi dell’art. 5 del Tuir, la competenza “spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale”.
Con l’inserimento di questa nuova disposizione, il legislatore ha inteso risolvere le problematiche che, fino a oggi, si sono presentate per i controlli avviati nei confronti delle società di persone aventi domicilio fiscale in un luogo diverso da quello dei propri soci (può essere, ad esempio, il caso di una società di persone avente sede a Milano, con soci aventi domicilio, rispettivamente, a Roma e Palermo).
In questi casi, infatti, dopo l’atto impositivo notificato alla società, l’Ufficio è tenuto a inviare l’elemento di controllo all’Ufficio competente del socio, in modo tale che quest’ultimo possa provvedere all’accertamento del reddito di partecipazione, pro quota, nei confronti dello stesso.