Procedure concorsuali
27 Maggio 2016
Nel caso di attivo insufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori sociali, l'attribuzione di cespiti ai soci potrebbe esporre questi ultimi, congiuntamente al liquidatore, a profili di responsabilità: in tale ipotesi, potrebbe, pertanto, essere preferibile la cessione agevolata dei beni ai soci, con incasso del corrispettivo.
L’art. 1, c. 115 della Legge 208/2015 circoscrive alla s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a. i soggetti, titolari di reddito d’impresa, che possono avvalersi della disciplina agevolativa in materia di assegnazione (o cessione) dei beni ai soci e trasformazione in società semplice. Questa disciplina è, quindi, formalmente applicabile anche dalle società in liquidazione: nel caso specifico dell’assegnazione, tuttavia, è opportuno che tale ipotesi sia percorribile a tutti gli effetti, senza configurare profili di responsabilità civilistica e fiscale in capo al liquidatore e ai soci beneficiari dell`assegnazione.
Generalmente, i soci hanno, infatti, diritto di ricevere beni e somme in denaro a titolo di residuo attivo della liquidazione, ovvero ciò che rimane dopo aver pagato tutti i creditori sociali. In altri termini, deve ritenersi prospettabile l`assegnazione agevolata dei beni ai soci, qualora l’attivo della liquidazione – al netto dei beni che si intendono assegnare ai soci – sia ragionevolmente sufficiente a pagare tutti i creditori sociali, oltre alle spese della liquidazione e alle relative imposte.
Diversamente, se la liquidazione non è in grado di assicurare il pagamento integrale dei creditori sociali e dei debiti del procedimento, si dovrebbe evitare l’assegnazione dei beni ai soci, in quanto potrebbero emergere dei profili di responsabilità di duplice natura: civilistica e fiscale. Sotto il primo profilo, si veda quanto stabilito dagli artt. 2491, c. 2, e 2495 c.c.: per quanto concerne, invece, i rischi di natura tributaria, l’art. 36, c. 1, del DPR n. 602/1973 prevede che “i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”.
Il successivo c. 3 precisa, inoltre, che “i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi”.
L’incapienza dell’attivo della liquidazione suggerisce di evitare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci – per gli ampi profili di responsabilità di cui sopra – ma non preclude necessariamente l’ipotesi alternativa della cessione agevolata ai soci, a condizione che il corrispettivo sia congruo ed effettivamente incassato dalla società alienante. Al ricorrere di tali circostanze, l’operazione sarebbe compiuta nel prioritario interesse dei creditori, a maggior ragione se la società non riesce, da diverso tempo, a cedere a terzi tali cespiti, a causa di offerte inadeguate o addirittura mancanza delle stesse: la cessione agevolata ai soci di questi beni potrebbe, pertanto, consentire alla liquidazione di acquisire somme insperate – sulla base di una fiscalità agevolata, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap – massimizzando così la soddisfazione dei creditori.