IVA
13 Giugno 2024
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in applicazione dei recenti principi della Corte UE, dichiara illegittimo il diniego al rimborso del credito Iva per le società di comodo.
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2403/2024 ha applicato i principi a cui di recente era giunta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-341/2022) e, in maniera del tutto apprezzabile, ha disposto l’illegittimità del diniego alla richiesta di rimborso Iva formulato dall’Agenzia delle Entrate sul duplice presupposto che la società contribuente:
Si ricorda a tale fine che la disciplina delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), applicabile anche alle società in perdita sistematica, stabilisce che, nel caso in cui la società sia non operativa, il credito annuale emergente dalla dichiarazione annuale Iva non può essere utilizzato in compensazione, né richiesto a rimborso o ceduto, ma esclusivamente riportato nel periodo d’imposta successivo.
Inoltre, il contribuente decade anche da quest’ultima facoltà, qualora, per 3 esercizi consecutivi, non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari all’importo dei ricavi minimi, così come desunti dall’applicazione del comma 1 della predetta disposizione.