Immobiliare
21 Marzo 2024
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 56/2024 in materia di detrazione per l’acquisto di case antisismiche.
Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 56/2024, a seguito di un’istanza di interpello in cui una impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare presenta una serie di quesiti in relazione a varie fattispecie riguardanti il sismabonus acquisti, offre lo spunto per fare un focus sull’agevolazione prevista dall’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
Il comma richiamato dispone che, in caso di spese relative a interventi di ristrutturazione, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, effettuati nelle zone di rischio 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, eseguiti da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provveda, entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori, all’alienazione dell’immobile, le detrazioni d’imposta previste dall’art. 16, c. 1-quater D.L. 63/2013 spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% o dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, calcolate su un ammontare massimo della spesa non superiore a 96.000 euro.
La misura della detrazione (75% o 85%) viene applicata a seconda che l’intervento consenta una riduzione di una classe sismica oppure di 2 o più classi. La norma in questione prevede perciò detrazioni maggiori in luogo di quelle ordinariamente previste dal comma 1-quater, rispettivamente nella misura del 70% (riduzione di una classe) o dell’80% (riduzione di 2 classi).