Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
23 Ottobre 2024
Ai fini del sismabonus è sufficiente che le attestazioni di conformità risultino depositate al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis.
Con la risposta all’interpello 1.10.2024 n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del sismabonus di cui all’art. 16, c. 1-bis e seguenti del D.L. 63/2013, l’omesso deposito della cd. “asseverazione preventiva” – da presentare contestualmente al titolo abilitativo urbanistico o comunque prima dell’inizio dei lavori – può essere sanato con la remissione in bonis. Per le cd. “attestazioni di conformità”, invece, è sufficiente il deposito al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis; ciò in quanto trattasi di “documenti amministrativi” volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti a un termine perentorio rilevante fiscalmente.
Il caso è quello di una società che ha effettuato un intervento di adeguamento sismico di un immobile di proprietà intendendo beneficiare del sismabonus. Tuttavia, alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l’asseverazione ”Allegato B” di cui all’’art. 3 del D.M. 58/2017 prevista per poter fruire della detrazione. Non sono stati presentati, altresì, il modello “B1” da parte del direttore dei lavori ed il modello “B2” da parte del collaudatore statico alla data di fine lavori. A fronte di tale mancanza la società chiede se sia possibile la presentazione tardiva degli allegati B1 e B2 avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, richiama la disciplina prevista per beneficiare del sismabonus. In particolare, si ricorda che il D.M. 58/2017:
– all’art. 3, c. 3, dispone l’obbligo, per il progettista dell’intervento, di depositare una asseverazione “preventiva” (da allegare alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire) contestualmente alla presentazione del progetto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori;
– all’art. 3, c. 4, prevede che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
– all’art. 3, c. 5, dispone che, ai fini del beneficio fiscale, l’asseverazione “preventiva” e le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti sono depositate presso apposito sportello unico e consegnate in copia al committente.
La natura del termine di presentazione della cd. “asseverazione preventiva, quindi, è considerata perentoria da parte dell’Agenzia delle Entrate, conseguentemente la sua mancata osservanza è ritenuta ostativa alla possibilità di beneficiare del sismabonus”. Nella circolare n. 17/E/2023, infatti, l’Agenzia ha precisato che “[…] in linea di principio un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al sismabonus”.
Ciononostante, attraverso la norma interpretativa di cui all’art. 2-ter, c. 1, lett. c) D.L. 11/2023 è stata concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all’art. 3, c. 3 D.M. 58/2017.
Pertanto, la società istante che non ha depositato l’asseverazione “prima dell’inizio dei lavori” può comunque sanare l’omissione, al fine di beneficiare della detrazione da sismabonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis (nel rispetto delle condizioni previste ed il versamento della sanzione di 250 euro), sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per quanto concerne le “attestazioni di conformità” (allegati “B1” e “B2” di cui all’art. 3, c. 4 D.M. 58/2017), invece, mancando un termine perentorio rilevante fiscalmente entro cui le stesse devono essere presentate, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente, ai fini dell’agevolazione, che risultino depositati al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis, in quanto trattasi di documenti volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti.