Diritto del lavoro e legislazione sociale
26 Novembre 2024
Sarà più facile reimpiegarsi, formarsi o riqualificarsi grazie al Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL per i percettori di indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e per chiunque voglia autonomamente iscriversi alla piattaforma.
Il D.M. 21.11.2024, n. 174, pubblicato il 22.11.2024 nella sezione pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone, in attuazione del cd. “decreto Coesione” (artt. 25 e 26 D.L. 7.05.2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4.07.2024, n. 95), tempi e modalità di iscrizione sulla piattaforma SIISL. In particolare, l’art. 25 D.L. 7.05.2024, n. 60 prevede che i percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, al momento dell’accoglimento della domanda, siano iscritti d’ufficio, tramite l’Inps, sulla piattaforma SIISL.
Il D.M. 21.11.2024, n. 174, all’art. 2, dispone che, dal 24.11.2024 (48 ore successive alla sua entrata in vigore), il soggetto che richiede la NASpI o la DIS-COLL, se la domanda è accolta, è iscritto d’ufficio sul SIISL. L’Inps, nella comunicazione di accoglimento della domanda, deve informare l’utente sulle modalità di accesso alla piattaforma.
L’Istituto previdenziale è tenuto a trasmettere al SIISL l’indirizzo di residenza (e il domicilio se diverso dalla residenza), la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare dei soggetti da iscrivere d’ufficio, presenti nella domanda NASpI o DIS-COLL.