Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Novembre 2024
L’art. 37 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore idonea formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, così come previsto dal c. 1, lett. b).
Nel rispetto delle previsioni normative, le attività di formazione devono essere garantite in concomitanza dell’assunzione del lavoratore; a tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 (ad oggi in vigore, in attesa della pubblicazione del nuovo accordo in discussione presso la Conferenza delle Regioni) ne definisce contenuti e modalità pratiche e concede la possibilità di completare tali attività entro 60 giorni dalla data di prima occupazione in azienda, prevedendo che possano essere svolte sia in ambiente di lavoro che in aula, in modalità videoconferenza e, per alcuni temi, anche mediante e-learning; le aule non possono avere una capienza superiore ai 35 partecipanti.
La Cassazione, con sentenza 14.07.2023, n. 20259, ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato al lavoratore che si è rifiutato di frequentare il corso di formazione previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, perché organizzato al di fuori dell’orario di lavoro. Alla scelta del datore di lavoro, motivata dall’impossibilità di fruire della prestazione lavorativa del dipendente, il lavoratore ha opposto ricorso, considerando il licenziamento ritorsivo.