Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Febbraio 2025
Con sentenza 9.12.2024, n. 44974 la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di sicurezza sul lavoro, l’assenza di indici formali non è sufficiente a escludere la sussistenza degli obblighi di legge in capo al datore di lavoro.
La Corte di appello di Napoli conferma la sentenza di primo grado con la quale è stata accertata la responsabilità di una datrice di lavoro per il reato di lesioni personali colpose, in quanto è stato accertato che, quale datore di lavoro della persona offesa, aveva colposamente omesso di fornire al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione, nonché di dotare il trabattello in uso del prescritto parapetto di protezione, cagionando al dipendente lesioni personali derivanti dalla sua caduta dal trabattello mentre stava smontando un pannello.
La soccombente ricorre allora in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza ha erroneamente affermato che l’imputata fosse datrice di lavoro del lavoratore infortunato, non risultando mai acquisito in atti il contratto di lavoro intercorso fra la persona offesa e la ditta in questione.
Anzi, nel ricorso si sostiene che, dai risultati della prova dichiarativa, era emerso che la proposta di lavoro era stata formulata da un terzo soggetto (che aveva pure fornito al dipendente infortunato gli strumenti di lavoro) e che pertanto i dati processuali inducono a ritenere che il datore di lavoro effettivo sia appunto questa terza persona e non l’imprenditrice condannata.