Società e contratti
07 Settembre 2024
L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese integra un fenomeno successorio con responsabilità dei soci per i debiti sociali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 29.08.2024, n. 23341.
La Cassazione, nella sentenza 29.08.2024, n. 23341, ha chiarito che l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese integra un fenomeno successorio con responsabilità dei soci per i debiti sociali. Di conseguenza, i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento delle sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Nel caso esaminato, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso proposto dai soci di una S.r.l. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione il maggior imponibile (ai fini Ires, Iva e Irap) in conseguenza del controllo delle compravendite eseguite dalla società. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della C.T.P. e la C.T.R. accoglieva parzialmente l’appello. In particolare, la C.T.R. annullava l’avviso di accertamento (in quanto notificato al legale rappresentante e liquidatore della società, ormai cessata) mentre riteneva corretti gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci (considerato che dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione), a eccezione della parte relativa alle sanzioni.
A quest’ultimo riguardo, la C.T.R. riteneva che nei confronti dei soci difettasse il requisito della colpevolezza e che le sanzioni irrogate violassero l’art. 7 D.L. 30.09.2003, n. 269.
Avverso la sentenza della C.T.R., l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione. Nel terzo grado di giudizio, la Suprema Corte ha sancito che i soci della società estinta sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie irrogate alla società. In particolare, la Corte ha chiarito che, una volta disposta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l’ente, a tutti gli effetti, non esiste più e i soci succedono nei debiti (ex art. 2945 c.c.) limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Infatti, secondo la Cassazione, la successione in esame non consente di applicare (in via estensiva o analogica) la previsione dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997 (in base al quale è stabilito che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”), stante l’impossibilità di qualificare l’estinzione della società (regolata dall’art. 2495, c. 3 c.c.) e la morte della persona fisica come casi simili (si veda anche Cass., SS.UU., n. 6070/2013).
Per completezza si segnala che, in senso esattamente opposto a quanto sopra, in precedenza la Cassazione aveva riconosciuto in diverse occasioni:
– l’impossibilità di trasmettere ai soci le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle Imprese (si vedano: Cass. 9.08.2023, n. 24316, Cass. 20.10.2021, n. 29112 e Cass. 7.04.2017, n. 9094);
– la successione dei soci alla società per i debiti di quest’ultima, nei limiti in cui hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
In considerazione degli orientamenti altalenanti espressi in giurisprudenza, la sanzionabilità degli ex soci della società cancellata rappresenta, oggi, un argomento ancora aperto.