Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Marzo 2024
L’Amministrazione Finanziaria non rinuncia alla pretesa erariale nel caso di sgravio dal ruolo di un importo. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 7.03.2024, n. 6215.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo d’imposta 2015 (Iva ed Ires) emessa a seguito della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
I giudici tributari di secondo grado dichiaravano cessata la materia del contendere. La decisione era fondata sul precedente sgravio dal ruolo effettuato dall’Amministrazione Finanziaria dell’importo azionato con la cartella impugnata, che deponeva a loro avviso per una rinuncia ad ogni ulteriore azione di riscossione. Ricorreva la parte pubblica deducendo violazione di legge, deducendo che dal solo sgravio dal ruolo della somma richiesta dall’Amministrazione non era in alcun modo desumibile un’automatica rinuncia alla pretesa erariale. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso in Cassazione con la sentenza qui in commento.
I giudici della Corte ritengono fondata la tesi del ricorrente. La cancellazione di un importo, infatti, non prova in via automatica la presenza di una rinuncia alla pretesa erariale. La posizione si rivela sulla questione più rigorosa di quella dei giudici tributari di secondo grado.