Agricoltura ed economia verde
29 Gennaio 2020
La Legge n. 160/2019 ripropone con alcune differenze la misura per under 40 coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), riconosciuta per il 2017 (L. 232/2016) e per il 2018 (L. 205/2017), ma dimenticata nel 2019.
L’art. 1. c. 503, L. 160/2019 (Legge di bilancio) riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’Inps nel corso del 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività. Agevolazione, dunque, significativamente più corta, a differenza di quanto applicabile in favore dei nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018 per i quali lo sgravio era di durata quinquennale, totale per i primi 3 anni e parziale per gli ultimi 2. Rimane invariata l’impalcatura della misura agevolativa che ricalca sostanzialmente il beneficio riconosciuto nel 2017 e nel 2018. L’esonero, infatti, riguarda esclusivamente i contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, relativi alla maternità e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti, perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione Inail).
Da sottolineare che la nuova norma riguarda i giovani agricoltori che si iscriveranno all’Inps nel 2020, mantenendo il vuoto per l’anno 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma. L’esonero non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo. Per espressa previsione di legge, lo sgravio dai contributi ivs per i giovani agricoltori non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. L’agevolazione, inoltre, è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di Stato, il cosiddetto regime de minimis. Sotto il profilo interpretativo, pertanto, dovrebbero restare validi i chiarimenti già forniti con le circolari Inps n. 164/2017 e n. 36/2018 in occasione dell’analoga misura prevista dalle precedenti leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (le formulazioni praticamente coincidono), riguardo al requisito di nuova iscrizione e di nuove forme di imprenditoria in agricoltura. Occorrerà attendere comunque che l’Inps emani, con apposita circolare, le istruzioni operative per la presentazione dell’istanza con la richiesta dello sgravio.