IVA
19 Settembre 2024
La sentenza n. 24022/2024 ridefinisce i criteri per l'opzione di separazione delle attività ai fini Iva, con particolare attenzione alle imprese edili che svolgono attività miste.
La sentenza della Cassazione 6.09.2024, n. 24022 ha introdotto nuovi e più stringenti criteri per l’applicazione dell’opzione per la separazione delle attività ai fini Iva, come previsto dall’art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972. Questa norma, in generale, consente ai soggetti che esercitano più attività di optare per l’applicazione separata dell’Iva per ciascuna di esse, a condizione che siano rispettate determinate condizioni.
Art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972 e sua evoluzione – L’art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità per i soggetti che esercitano più attività di optare per l’applicazione separata dell’Iva. Tale opzione, però, non è automatica e richiede il rispetto di specifiche condizioni, tra cui la tenuta di una contabilità separata per ciascuna attività.
La sentenza della Cassazione ha precisato che, oltre alla contabilità separata, è necessario che le attività siano:
– sostanzialmente diverse. Devono presentare caratteristiche economiche, organizzative e funzionali distinte. La Corte ha affermato che “la mera attribuzione di un diverso codice ATECO” non è sufficiente a dimostrare la sostanziale diversità delle attività;