IVA

28 Novembre 2024

Senza Iva le somme dovute per l’illegittima sospensione dei lavori

Non si tratta del corrispettivo di una prestazione di servizi o cessione di beni: l'importo assolve una funzione risarcitoria ed è pertanto escluso dal campo di applicazione dell'Iva (Ag. Entrate, interpello n. 223/2024).

Nel caso trattato nell’interpello n. 223/2024 la società appaltatrice era incaricata di eseguire lavori di ristrutturazione su una struttura ospedaliera nell’ambito di un contratto di appalto. Tuttavia, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili è stato adottato un provvedimento di sospensione dei lavori. L’aggiudicataria contestava la legittimità di tali sospensioni e comunicava la volontà di recedere dal contratto in ragione della perdurante stasi contrattuale. Sorgeva, quindi, una controversia tra le parti sfociata in un procedimento pendente dinanzi al Tribunale.

Nel corso del giudizio le parti hanno avviato una verifica dei danni. Le parti hanno, poi, redatto una bozza di scrittura privata in cui si corrisponde un importo a titolo di risarcimento danni, quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 D.P.R. 207/2010.

Prima di sottoscrivere l’accordo, l’istante chiede di sapere se la somma da corrispondere, che ritiene vada corrisposta a titolo di risarcimento del danno, debba essere considerata non rilevante a fini Iva.

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