Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Febbraio 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27.01.2025, n. 1861, si è pronunciata sulla legittimità dell’uso dell’accertamento induttivo ex art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, nel caso di mancata tenuta delle distinte inventariali.
In continuità con la sentenza 15.11.2007, n. 23694, la Cassazione ha ribadito che la mancata tenuta delle distinte inventariali legittima l’Ufficio a ricorrere all’accertamento induttivo per la ricostruzione dei ricavi del contribuente statuendo che: “l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”.
La disposizione dell’art. 15 D.P.R. 600/1973 dev’essere ricongiunta all’art. 1, lett. d) D.P.R. 570/1996, il quale prevede che l’attendibilità della contabilità è esclusa quando “i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari”. Tale riferimento non va inteso come ricongiunto ai soli criteri valutativi, ma include per la Cassazione anche “l’adempimento, da parte del contribuente, dell’obbligo di allegazione delle distinte inventariali, le sole atte alla verifica della regolarità sostanziale degli indicati criteri”.