Amministrazione e bilancio
05 Dicembre 2023
La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema delle attività di prerogativa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili condannando la consulente non abilitata.
Rischia una condanna per esercizio abusivo della professione, il soggetto che, senza l’abilitazione, tiene i libri contabili.
Nel caso specifico, infatti, la consulente aveva esercitato la professione di Esperto Contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e, quindi, aveva indotto in errore il proprio cliente, trattenendo, come ulteriore aggravio e indebitamente, somme che il cliente le versava per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza 21.11.2023, n. 46703, la condanna per truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione nei confronti del soggetto, che, peraltro radiato dall’albo, aveva proseguito l’attività e aveva indebitamente trattenuto anche le somme versate da un cliente per il pagamento di debiti tributari e previdenziali.
L’imputata aveva contestato la sentenza nella parte in cui il giudice dell’appello aveva ritenuto dimostrata la condotta di esercizio abusivo di una professione in quanto sosteneva che veniva delegata all’espletamento di alcuni adempimenti di natura contabile.
Per l’imputata, infatti, i giudici di merito si erano fondati esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza avrebbe dovuto essere sottoposta a una precisa e attenta valutazione da parte dei giudici aditi, mentre la stessa sosteneva che le somme corrisposte dal cliente non erano finalizzate al pagamento delle imposte ma semplicemente agli onorari per l’attività professionale svolta, il che avrebbe dovuto escludere la contestata ingiustizia del profitto.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte che la tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti non integrano il reato di esercizio abusivo della professione di Dottore Commercialista anche se svolte da chi non è iscritto in relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato e retribuito tale da creare in assenza di indicazioni diverse le apparenze di una tale iscrizione.
Si ricorda, però, che l’art. 348 c.p. punisce chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro.
Per la Suprema Corte di Cassazione il ricorso è stato ritenuto inammissibile giacché la Corte di Appello ha fornito una adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all’imputata e da essa non versati, che costituiscono l’ingiusto profitto del reato, osservando che le accuse hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita, a ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.
I giudici di legittimità hanno affermato, quindi, ripercorrendo quanto già affermato dalle sezioni unite penali con la sentenza n. 11545/2012 che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto che, non essendo abilitato, svolgeva attività tipiche dell’Esperto Contabile, che integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cassazione, sentenza n. 11545/2012).
I giudici aditi, in tal caso, hanno anche evidenziato che il D.Lgs. 139/2005, che ha istituito l’Albo unificato dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla sezione “A” (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla sezione “B” (Esperti contabili).
Per la Suprema Corte di Cassazione, quindi, la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell’elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione “B”, consente senz’altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell’attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile in base alle disposizioni contenute nel citato art. 348 c.p.