Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Aprile 2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.04.2024, n. 9793, è tornata a pronunciarsi sulla redazione della sentenza tributaria e sui motivi d’invalidità che ne consentono l’impugnazione per Cassazione.
Sullo specifico tema si rappresenta che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. 83/2012, non risultano essere più ammissibili nel ricorso per Cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, c. 6 della Costituzione, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (in tal preciso senso Cass., Sez. I, 3.03.2022, n. 7090).
In particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, nonostante risulti graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. V, n. 21127/2021).