IVA
09 Gennaio 2025
Dal 2025, l'Iva si pagherà sempre sui corsi di formazione per le agenzie per il lavoro. I rapporti passati rimangono salvaguardati e ci sarà una sanatoria speciale per le relative liti fiscali.
I commi 38-44 della manovra 2025, introdotti alla Camera, intervengono sul regime Iva delle prestazioni di formazione rese alle “agenzie per il lavoro”, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale.
La norma disciplina i rapporti tra le agenzie iscritte all’albo (art. 4, c. 1 D.Lgs. 276/2003) per attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e gli enti di formazione finanziati dal fondo bilaterale (art. 12, c. 4).
Da tempo è in corso un dibattito sull’applicazione dell’Iva alle prestazioni di formazione professionale e scolastiche. In sintesi, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione prevista dall’art. 10 D.P.R. 633/1972 si applica solo se l’erogatore della formazione è riconosciuto da una pubblica amministrazione, con la specifica che tale riconoscimento deve riguardare il singolo corso e non l’ente erogatore.