Il D.Lgs. 1/2024, c.d. “decreto Adempimenti”, attuativo della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), ha previsto, tra gli altri:
- (da un lato) la progressiva riduzione delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nelle dichiarazioni dei redditi (art. 15, c. 1 D.Lgs. 1/2024) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (ovvero già a partire dai modelli Redditi 2024);
- (dall’altro) la mancata decadenza del beneficio in caso di mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa (ove spettanti) fatto salvo quanto previsto per quelli che hanno la natura di aiuti di Stato o de minimis (art. 13 D.Lgs. 1/2024)
Con riferimento a quanto sopra, la Relazione illustrativa al decreto ha specificato che:
- l’esclusione dall’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi riguarda i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione c.d. “esterna” mediante modello F24 (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997), anche se cedibili;
- la novità non è applicabile ai crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che, viceversa, dovrebbero essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, i dati relativi ai crediti d’imposta industria 4.0 ai fini del PNRR. Si tratta, in buona sostanza, delle informazioni richieste nella Sezione IV ai righi RU130 e RU140 del modello Redditi 2023);
- sono altresì esclusi da queste modifiche (e, pertanto, devono continuare ad essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ad esclusione dei relativi utilizzi in compensazione effettuati ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997):
- i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (ex art. 10 D.M. 31.05.2017, n. 115);
- i crediti d’imposta ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-ter D.P.R. 602/1973 (cessione delle eccedenze infragruppo);
- i crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti.
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La Relazione tecnica al D.Lgs. 1/2024 ha ulteriormente evidenziato che le sopra citate novità non pregiudicano la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di verificare che le compensazioni siano state effettuate nei limiti dell’agevolazione disponibile (infatti, le informazioni che non sono più indicate nella dichiarazione dei redditi potranno essere recuperate da altre fonti, interne o esterne all’Amministrazione stessa).
Nel quadro normativo sopra citato, in occasione di un videoforum tenutosi il 29.01.2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle semplificazioni che interessano il quadro RU già a partire dai modelli Redditi 2024. In particolare, in questa sede, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 1/2024, è stato precisato che, a partire dal periodo d’imposta 2023:
- non è più richiesta l’indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti “non automatici” (ovvero quelli concessi dalle Amministrazioni pubbliche diverse dall’Agenzia delle Entrate) che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di utilizzo la compensazione c.d. “esterna” mediante la presentazione del modello F24 (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997);
- con riferimento ai crediti d’imposta esclusi dall’obbligo di indicazione nella sezione I del quadro RU, è confermato l’obbligo di indicare gli eventuali trasferimenti degli stessi a favore di altri soggetti (es. consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.);
- in corrispondenza del quadro RU sono state eliminate le seguenti Sezioni: II (credito “Caro Petrolio”); III (credito “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”); V (“Altri crediti d’imposta”). Infatti, i crediti precedentemente indicati in queste sezioni confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I.