Accertamento, riscossione e contenzioso
08 Maggio 2024
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza 13.04.2024, n. 379, si è pronunciata sulla legittimità di un atto di recupero del credito d’imposta di Ricerca e Sviluppo, sostenendo la necessità della previa interlocuzione tecnica con il MISE.
Così testualmente il giudice delle Marche: “Erra l’Ufficio nel limitarsi a ritenere che non esiste un “dovere” per l’Amministrazione Finanziaria di richiedere il supporto di uno scrutinio tecnico del MISE, in quanto l’immotivato esercizio di tale facoltà costituisce vizio del procedimento che si riverbera sulla legittimità dell’atto di recupero del credito”.
Senz’altro condivisibile quanto convenuto dal Giudice Regionale delle Marche e a tale proposito va sottolineato che proprio in conseguenza del fatto che in sede applicativa gli Uffici devono occuparsi di questioni di rilevanza tecnica di cui mancano delle necessarie cognizioni tecniche specialistiche, il Ministero dello Sviluppo Economico già con circolare n. 59990/2018, aveva chiarito che trattandosi di incentivi che operano in automatico, in caso di incertezze o necessità di chiarimenti, sarà la sua struttura a fungere da interlocutrice per dirimere le incertezze ed i dubbi relativi.
Tale interlocuzione viene colta con chiarezza nella circolare dell’Assonime 14.11.2019, n. 23, che rileva che gli stessi organi verificatori necessitano dell’intervento dei competenti uffici del MISE, per accertare se l’attività svolta dall’impresa può considerarsi ammessa al beneficio dell’agevolazione. Così testualmente Assonime (pag.14): “Non appare privo di rilevanza la circostanza che gli stessi verificatori, stante la complessità delle varie fattispecie da esaminare, devono fare affidamento sull’interlocuzione e valutazione di soggetti terzi in possesso delle necessarie competenze tecniche”.